
Da fenomeni come il DANA ai trasporti messi in crisi dalle tempeste, fino all’allarme rosso per le alluvioni o gli episodi di caldo estremo. Il cambiamento climatico è un dato di fatto e gli eventi meteorologici estremi sono e saranno sempre più frequenti. Finora questo non incideva sul rendimento lavorativo e non era una scusa per assentarsi dal lavoro, ma da novembre il governo ha approvato il congedo retribuito dal lavoro per rischio climatico, un’assenza retribuita dal lavoro in caso di fenomeni meteorologici avversi.
Si tratta del regio decreto legge 8/2024, che introduce un permesso retribuito fino a quattro giorni per questi casi. La misura, che modifica l’articolo 37.3 dello Statuto dei lavoratori, mira a tutelare l’integrità dei dipendenti in caso di limitazioni della mobilità o di situazioni di rischio meteorologico estremo.
Il regolamento è nato come risposta urgente ai danni causati dalla Depressione Isolata di Alto Livello (DANA) che ha colpito diversi comuni spagnoli tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2024. In un contesto di cambiamento climatico e di aumento dei fenomeni estremi, questa riforma si propone come strumento giuridico per la tutela del lavoro e la prevenzione dei rischi.
Quanti giorni di congedo possono essere richiesti
Secondo il nuovo articolo 37.3.g, il congedo copre fino a quattro giorni retribuiti quando le autorità competenti impediscono o sconsigliano l’accesso al luogo di lavoro.
Una volta trascorso questo periodo, il congedo può essere prorogato se persistono le circostanze meteorologiche che lo hanno determinato, anche se tale proroga può essere accompagnata da altre misure occupazionali come la sospensione temporanea del contratto o la riduzione della giornata lavorativa, in applicazione dell’articolo 47.6 dello Statuto.
Nei casi in cui le mansioni possono essere svolte a distanza, l’azienda può optare per il telelavoro, in conformità con le disposizioni della Legge 10/2021, sul lavoro a distanza, a condizione che sia garantita la fornitura di mezzi tecnologici adeguati.
ERTE climatiche, l’altra faccia del congedo
Oltre al nuovo congedo, il Regio Decreto Legge modifica anche l’articolo 47.6 dello Statuto per accelerare l’applicazione delle ERTE per cause di forza maggiore quando è ancora impossibile lavorare di persona dopo i primi giorni di congedo.
Allo stesso modo, viene aggiunta una nuova sezione (4.e) all’articolo 64, che obbliga le aziende a informare i rappresentanti dei lavoratori sulle misure previste in caso di allerta meteo. Questo requisito è in linea con la Legge sulla prevenzione dei rischi professionali e mira a garantire che le decisioni aziendali siano in linea con i protocolli di salute e sicurezza.